IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. La regione Abruzzo e' autorizzata a prestare garanzia fidejussoria per le anticipazioni da parte del Tesoriere Regionale alle aziende di trasporto pubblico locale fino all'importo di 50 miliardi e fino al 31 dicembre 1992 in conto ripiani disavanzi di esercizio a norma della legge. n. 403 del 22 dicembre 1990. La garanzia fidejussoria stessa ha carattere sussidiario in relazione alle disposizioni contenute nel 2 comma dell'art. 1944 del Codice Civile.