IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   La regione Abruzzo e' autorizzata a prestare garanzia fidejussoria
per le anticipazioni da parte del Tesoriere Regionale alle aziende di
trasporto  pubblico  locale fino all'importo di 50 miliardi e fino al
31 dicembre 1992 in conto ripiani  disavanzi  di  esercizio  a  norma
della legge. n. 403 del 22 dicembre 1990.
   La  garanzia  fidejussoria  stessa  ha  carattere  sussidiario  in
relazione alle disposizioni contenute nel 2› comma dell'art. 1944 del
Codice Civile.